Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 19 — Prosecuzione dell'istruzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, conservano validita' gli atti di istruzione gia' compiuti, dei quali si possa disporre in originale o in copia legale ad eccezione della requisitoria finale e del provvedimento di rinvio a giudizio.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art19 · fonte del testo