Norme relative ad atti e procedimenti
Art. 19 — Prosecuzione dell'istruzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nei casi preveduti dall'articolo precedente, conservano validita' gli atti di istruzione gia' compiuti, dei quali si possa disporre in originale o in copia legale ad eccezione della requisitoria finale e del provvedimento di rinvio a giudizio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
