Norme relative ad atti e procedimenti
Art. 26 — Sospensione dei termini
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Durante la sospensione del procedimento, ai sensi degli articoli 20 e 23, e' sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
