Art. 15 — Sospensione del processo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando una delle parti in causa, trovandosi nell'Africa Orientale Italiana e non essendo rappresentata da persona autorizzata a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 del Codice di procedura civile, non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, anche di ufficio, la sospensione del processo.
tolto: La sospensione del processo e' inoltre ordinata in tutti i casi nei quali una delle parti dimostri di non potere, per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, provvedere convenientemente alla propria difesa.
tolto: L'autorita' giudiziaria che ordina la sospensione del processo ai sensi dei due commi precedenti puo' disporre, anche d'ufficio, gli opportuni provvedimenti cautelari.
tolto: Il provvedimento che ordina o nega la sospensione del processo non e' soggetto a impugnazione. Esso puo' essere revocato, su istanza della parte interessata, quando siano venuti a mancare i motivi che lo hanno determinato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art15 · fonte del testo