Art. 6 — Rettificazione e formazione degli atti di stato civile
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[1]Con la procedura indicata nell'articolo precedente si provvede, anche su istanza del pubblico ministero, alla rettificazione degli atti di stato civile ricevuti nell'Africa Orientale Italiana e alla formazione degli atti di nascita e di morte che avrebbero dovuto essere ivi ricevuti e che siano stati omessi.
[2]Nello stesso modo, qualora un atto di matrimonio religioso celebrato nell'Africa Orientale Italiana non abbia potuto essere ivi trascritto per circostanze inerenti allo stato di guerra, il tribunale, accertata su istanza della parte interessata l'esistenza dell'atto e la sussistenza al momento della celebrazione del matrimonio delle condizioni stabilite dalla legge per la sua trascrizione nei registri dello stato civile, dichiara valido il matrimonio agli effetti civili. La sentenza tiene luogo della trascrizione.
[3]E' competente il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato; ovvero quello nella cui circoscrizione l'atto risulta trascritto; ovvero il tribunale di. Roma, quando la competenza non possa essere determinata in base ai predetti criteri.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
