Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento. L'applicazione della presente legge ai dipendenti gia' cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994. (( La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre 1994. ))

Testo vigente dal 1 gennaio 1997

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Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 254/2004

    Questione inammissibile
    21 luglio 2004

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per presentare la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto, con l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale, decorra dalla comunicazione dell’onere di presentare la domanda, anziché dalla data fissata dalla legge stessa. La questione, infatti, è stata sollevata da organo non giurisdizionale, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’Organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale. - V. sentenze citate: sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’esercizio della funzione di controllo: sentenze n. 226/1976; n. 384/1991 e n. 168/1992; - sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità : sentenze nn. 384/1991 e 25/1993; - sulla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: sentenze nn. 78/1966 e 31/1975; - sulla natura unitaria dei ricorsi amministrativi: sentenze nn. 56 e 301/2001 e 298/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/1997

    Questione infondata
    13 giugno 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Il legislatore, infatti, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità che gli va riconosciuta nella materia degli interventi sui trattamenti pensionistici e in particolare nella scelta del dato temporale cui si deve collegare la riforma conseguente alla sent. cost. n. 243 del 1993, ha rispettato il limite della razionalità anche con riferimento alla stabilita coincidenza di detto termine con la data di cessazione dal servizio. - V. S. nn. 185, 205, 295 e 311/1995, 401 e 417/1996. red.: L. Tria

    Art. 3 cost. · Art. 3 Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

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  • Ordinanza n. 19/1996

    Questione infondata
    29 gennaio 1996

    Manifesta infondatezza delle questioni, già dichiarate non fondate con la sent. n. 103 del 1995, e quindi manifestamente infondate con le ord. nn. 207, 324, 488 e 495 del 1995. - Omogeneizzazione dei trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dei vari comparti della p.a. ed incidenza della indennità integrativa speciale, S. n. 243/1993. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 36 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-29;87~art3 · fonte su Normattiva