Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 56 — Concessione agli studenti di scuole medie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 54 ai militari che siano:

  • a)alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali;
  • b)candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita', di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;
  • c)alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esame.

[2]Nei casi di cui al presente articolo il ritardo puo' essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art56 · fonte del testo