Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene

Art. 12 — Posizione del condannato degradato o destituito o sospeso dall'impiego

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[1]Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza e' stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, e' obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse gia' rivestito o meno del grado di ufficiale.

[2]Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione e' tenuto alla prestazione del servizio militare, quando e' chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

[3]La pena dalla sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali e' ordinata la sospensione o il differimento della pena, detentiva, e' sospesa o differita per tutto il tempo per il quale e' sospesa o differita l'esecuzione della pena detentiva.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art12 · fonte del testo