Art. 8 — Sospensione delle misure di sicurezza
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'esecuzione della liberta' vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, e' sospesa per coloro che sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', se dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.
tolto: Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosita' se non a richiesta dell'Autorita' militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.
tolto: Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosita' sulle informazioni dell'Autorita' militare.
tolto: La sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosita' e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art8 · fonte del testo