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[1]I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

[2]Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.

[3]L'ordinanza, e' revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini predetti riprendono il loro corso.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art2 · fonte del testo