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[1]Salvo quanto e' stabilito dall'art. 11, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.

[2]Nei procedimenti per tali reati la liberta' provvisoria puo' essere conceduta in conformita' delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione e' subordinata.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art5 · fonte del testo