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I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto e' rinnovato con altro conduttore. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive e si applicano per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purche' il conduttore o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire. E' fatto altresi' divieto di aumento delle spese relative alle forniture di servizi, se non per comprovato aumento dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 27 ottobre 1970
