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Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, i contratti di locazione e di sublocazione, gia' prorogati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore una attivita' professionale, o commerciale, organizzata con lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non piu' di cinque dipendenti - oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda - esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero una attivita' artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. La proroga non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire. Quando l'impresa commerciale o artigiana siano condotte congiuntamente da due o piu' persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al piu' elevato dei redditi delle persone stesse. Sono escluse dal beneficio le societa' costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le societa' cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; nonche' le imprese commerciali e artigiane organizzate in societa' semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai 10 milioni. La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera nonche' le scadenze delle locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogate di un anno.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 56, comma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1970 previsto dagli articoli 6 e 7 della legge succitata e' prorogato fino alla stessa scadenza del 31 dicembre 1973."
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 20 luglio 1972
