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Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, i contratti di locazione e di sublocazione, gia' prorogati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore una attivita' professionale, o commerciale, organizzata con lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non piu' di cinque dipendenti - oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda - esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero una attivita' artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. La proroga non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire. 2 Quando l'impresa commerciale o artigiana siano condotte congiuntamente da due o piu' persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al piu' elevato dei redditi delle persone stesse. Sono escluse dal beneficio le societa' costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le societa' cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; nonche' le imprese commerciali e artigiane organizzate in societa' semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai 10 milioni. La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera nonche' le scadenze delle locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogate di un anno.1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 56, comma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1970 previsto dagli articoli 6 e 7 della legge succitata e' prorogato fino alla stessa scadenza del 31 dicembre 1973."

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 132 (in G.U. 1a S.S. 19/07/1972, n. 187), ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), cosi' come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034: a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969; b) nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute".

Testo in vigore dal 20 luglio 1972 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 132/1972

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1972

    Gli artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma e 6 secondo comma della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono viziati di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante all'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni di detto reddito, eventualmente sopravvenute. E ciò perché il legislatore - volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale - ha fatto riferimento ad un dato ritenuto obbiettivo, quale sarebbe quello del reddito imponibile risultante dai ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1969. Ma l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalità assai differenti, può avere soltanto valore dimostrativo, e, come tale, va soggetto all'apprezzamento del giudice. Conseguentemente la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dall'ammissione della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia. Ed inoltre, perché le summenzionate norme negano rilevanza alle variazioni di redditi sopravvenuti all'iscrizione nei ruoli per l'anno 1969, mentre è d'uopo evitare irrazionali differenze, qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 3 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 6 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 20 luglio 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 132 (in G.U. 1a S.S. 19/07/1972, n. 187), ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), cosi' come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034: a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969; b) nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art6 · fonte del testo