Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2006 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
Non possono ottenere il passaporto:
- a)coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- b)i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio ((ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali));
- c)LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
- d)coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e)coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f)LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
- g)coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non esclude la necessita' dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potesta' genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica".
Testo in vigore dal 1 marzo 2006 al 7 febbraio 2014
