Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 12 — Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne da' notizia al Presidente della Camera dei deputati il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art12 · fonte su Normattiva