Art. 12 — Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione
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Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne da' notizia al Presidente della Camera dei deputati il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
