Art. 11 — Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionale
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 contrasta con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma Cost. , poiché sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, così come definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma dell'art. 135, mentre è soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici aggregati: nel chiaro intento, conforme anche alla tradizione storica, di dare ingresso nell'accertamento delle responsabilità a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente giuridiche; e la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse di giustizia con l'interesse politico è logicamente circoscritta all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse, presupponendosi perciò che un'accusa sia stata realmente promossa. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.
Art. 135 cost. · Art. 134 cost. · Art. 24 cost. · Art. 136 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art11 · fonte su Normattiva