Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 14 — Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte Costituzionale

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Se la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria. Questa, nel caso di dissenso, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11. Se la Corte Costituzionale, nel corso del giudizio d'accusa, ritiene la propria incompetenza, ordina con sentenza la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art14 · fonte su Normattiva