Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 23 — (Poteri della Corte costituzionale). 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1
Testo vigente dal 7 giugno 1989
