Art. 23 — (Poteri della Corte costituzionale). 1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1
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La Corte puo', anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali e reali, che ritiene opportuni. Ha i poteri previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 3 e puo' revocare o modificare l'ordine di custodia gia' emesso dalla Commissione inquirente a norma del citato quarto comma dell'articolo 3. Dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall'art 14 dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 7 giugno 1989
