Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 3 — Poteri della Commissione inquirente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede alla indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge. Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, puo' richiedere l'impegno delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale. Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art3 · fonte su Normattiva