Art. 3 — Poteri della Commissione inquirente
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Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede alla indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge. Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, puo' richiedere l'impegno delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale. Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
