Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 30 — (Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Testo vigente dal 7 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art30 · fonte su Normattiva