Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 31 — Poteri nell'esecuzione penale

I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art31 · fonte su Normattiva