Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 30 — (Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
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L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa e' esercitata davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 7 giugno 1989
