Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 6 — Commissari delegati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

La Commissione puo' delegare a uno o piu' commissari il compimento di determinati atti istruttori. In caso di necessita' e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art6 · fonte su Normattiva