Art. 6 — Commissari delegati
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La Commissione puo' delegare a uno o piu' commissari il compimento di determinati atti istruttori. In caso di necessita' e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
