Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 8 — Rifiuto di obbedienza alla Commissione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. Leggi il testo vigente →
Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
