Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 8 — Rifiuto di obbedienza alla Commissione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art8 · fonte su Normattiva