[1]Il proprietario o gestore del teatro, per ottenere il rimborso delle somme da lui anticipate, relative ai diritti erariali o ai diritti demaniali sulle opere di pubblico dominio spettanti ai palchettisti a norma degli articoli 13 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3276, e 8 del R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1369, puo' valersi del procedimento d'ingiunzione.

[2]Il decreto d'ingiunzione e' immediatamente esecutivo nonostante opposizione.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art11 · fonte del testo