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Agli allievi ufficiali e' attribuita una indennita' giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza. 1 Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennita' prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi e' corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in logo di cura o in licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 maggio 1969, n. 240
1La L. 22 maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che e' soppressa".
Testo in vigore dal 31 maggio 1969 al 7 aprile 1974
