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I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di eta' e, purche' in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di eta'; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 29 dicembre 1990
