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I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di eta' e, purche' in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. ((A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita' fisica)). I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 11 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art44 · fonte su Normattiva