Art. 1 — Istituzione e denominazione del Fondo integrativo
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Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e' soppresso con effetto dal 1° novembre Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 15 agosto 2015
