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Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca di due annualita' delle indennita' previste dagli articoli 26 e 27 della presente legge. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967 e all'importo di due annualita' delle indennita' corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

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