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Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, deve farne preventiva notificazione al Regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorita' diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.

Testo in vigore dal 16 luglio 1927 al 15 settembre 1946

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1170~art1 · fonte del testo