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[1]Il cittadino, che accetta un impiego od una carica di carattere pubblico, senza uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, o che non abbandoni l'impiego o la carica dopo aver avuto comunicazione dell'intimazione di cui all'art. 2, e' punito con la multa da L. 1000 a L. 5000.
[2]La condanna ha per effetto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
[3]Se poi, trattandosi d'impiego o di carica di carattere pubblico, il cittadino vi persista anche dopo una formale ingiunzione di lasciarlo entro un termine perentorio, la pena sara' della reclusione da tre mesi ad un anno. Fermo restando il disposto dell'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la condanna produce la perdita della cittadinanza nei casi d'impiego o carica conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero o da istituto od ufficio pubblico internazionale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1927 al 15 settembre 1946
