Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1965 al 13 gennaio 1980. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere compiuto i periodi di comando effettivo di reparto, di attribuzioni specifiche, aver frequentato con esito favorevole i corsi, aver superato gli esami stabiliti dalla tabella n. I annessa alla presente legge. Nei casi in cui la tabella prevede che I periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1965 al 13 gennaio 1980
