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Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;

  • a)per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
  • b)per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
  • c)per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
  • d)per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
  • e)per quanto riguarda la liberta' di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Testo in vigore dal 14 giugno 1990 al 19 novembre 2015

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 344/1996

    Questione infondata
    18 ottobre 1996

    Non è fondata, in riferimento all'art. 39, quarto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - i quali, imponendo, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti, opererebbero un rinvio formale a detti contratti ed accordi come fonti regolatrici di quelle prestazioni, con la conseguenza che gli stessi verrebbero surrettiziamente ad acquisire, in forza di legge, efficacia 'erga omnes' - in quanto in nessun caso l'obbligo dei singoli lavoratori è un effetto direttamente collegabile al contratto collettivo, bensì al regolamento di servizio quale atto di esercizio (a formazione "procedimentalizzata" e quindi a contenuto vincolato) del potere direttivo del datore di lavoro, che, in caso di mancanza di accordo a livello d'impresa, senza il quale non può essere emanato il regolamento, è tenuto a determinare le prestazioni indispensabili unilateralmente, caso per caso, mediante specifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva. Peraltro, l'estraneità dei contratti e degli accordi in esame alla categoria del contratto collettivo prefigurato dall'art. 39 Cost., direttamente incidente sulla disciplina dei rapporti individuali di lavoro, è confermata dall'assoggettamento del loro contenuto alla valutazione di idoneità da parte della Commissione di garanzia, la cui valutazione negativa, pur non potendo tradursi nell'esercizio di poteri correttivi o modificativi degli accordi stipulati, determinerebbe nondimeno l'inefficacia dei medesimi e, se le parti non ne accettassero le proposte, giustificherebbe l'intervento del potere di ordinanza della pubblica autorità. - Sui limiti di legittimità dell'attribuzione, per legge, dell'efficacia generale ai contratti collettivi di diritto comune, cfr. S. n. 106/1962. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 40 cost. · Art. 1 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art1 · fonte su Normattiva