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I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attivita', sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo e' versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articolo 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involtaria. 1 I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unita' produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravita' del comportamento, non inferiore a Lire 200.000 e non superiore a Lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12".

Testo in vigore dal 2 marzo 1995 al 26 aprile 2000

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 57/1995

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1995

    Di fronte ai principi di ragionevolezza e di garanzia della libertà sindacale sanciti dagli artt. 3 e 39 Cost., non si giustifica, nella legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che riguardo alle misure afflittive previste nei confronti delle organizzazioni di lavoratori che proclamano lo sciopero, o ad esso aderiscono, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 (nella specie: dell'obbligo di preavviso minimo), soltanto per quella (contemplata nell'art. 4, comma terzo) della "esclusione dalle trattative", e non anche per quella (contemplata dall'art. 4, comma secondo) della "sospensione dei benefici di ordine patrimoniale" di cui agli artt. 23 e 26, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 (nella specie: del versamento dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori) sia richiesta la "indicazione" della Commissione di garanzia istituita per l'attuazione della legge. Anche in tale ipotesi, infatti, date le conseguenze afflittive - non meno gravi per il sindacato - delle misure patrimoniali, la segnalazione della Commissione si impone come necessario presupposto del potere sanzionatorio: potere che, pur sussistendo un'esigenza di funzionalità applicativa per investirne il datore di lavoro - al quale spetta in definitiva di disporre la sospensione dei benefici - è funzionale alla garanzia, nella quale non sono ravvisabili profili di autotutela, dei servizi pubblici essenziali, e deve esercitarsi sulla base, non di un giudizio meramente automatico ma di valutazioni complesse (come per es. la ricorrenza nello sciopero proclamato delle finalità di tutela dell'ordine costituzionale che ne escludono la illegittimità, o la concreta identificazione, non sempre agevole, delle organizzazioni che vi "aderiscono") che solo un soggetto "super partes", ad alta competenza, - quale il legislatore ha configurato nella Commissione di garanzia - può compiere. Pertanto l'art. 4, comma secondo, della legge n. 146 del 1990, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia. - Sulla estraneità al contenuto della normativa della legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, dei rapporti tra diritto di sciopero ed interessi dell'impresa, v. S. n. 317/1992. red.: S. P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 cost. · Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 436/2000

    Altra decisione
    24 ottobre 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti - alla luce dello 'ius superveniens', rappresentato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, - la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, nella parte in cui affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la violazione delle regole circa la proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, "sia pure nei termini e alle condizioni" di cui alla sentenza di questa Corte n. 57 del 1995. Precedenti: - sent. n. 57 del 1995 con la quale, fra l'altro, è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 attualmente impugnato. L.T.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 40 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 51/1996

    Questione inammissibile
    23 febbraio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 57/1995. red.: G. Leo

    Art. 39 cost. · Art. 40 cost. · Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art4 · fonte su Normattiva