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I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attivita', sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo e' versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articolo 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involtaria. 1 I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unita' produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravita' del comportamento, non inferiore a Lire 200.000 e non superiore a Lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12".
Testo in vigore dal 2 marzo 1995 al 26 aprile 2000
