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Il Consiglio superiore:

  • 1)verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  • 2)verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
  • 3)elegge il Vice Presidente;
  • 4)decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
  • 5)esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma;
  • 6)delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
  • 7)puo' disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art20 · fonte del testo