La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente. Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. ((I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione)).

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 giugno 2022. 3 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… dei tre quinti dei votanti. I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra tolto: i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra tolto: gli avvocati dopo quindici anni di esercizio tolto: professionale aggiunto: effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parita' di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art22 · fonte del testo