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[1]((L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonche' agli uffici centrali circoscrizionali. Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26. In caso di parita' di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario.))
[2]((Formazione della lista nazionale.))
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976
