Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 39 — Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1975, n. 695

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La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 6, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente."

Testo vigente dal 30 marzo 2002

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2002

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002. 226 parole tolte.

tolto: Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', si passa alle liste successive. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 27. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalita' di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non puo' essere espresso piu' di un voto di preferenza. 5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art39 · fonte del testo