I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonche' presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonche' i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato. Sono bianche le schede prive di voto. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile. 9. E' nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui e' espresso il voto, nonche' il voto espresso in difformita' da quanto previsto al comma 6

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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Corte costituzionale

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022. 105 parole tolte, 172 parole aggiunte.

aggiunto: I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonche' presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonche' i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore tolto: alle aggiunto: a diciotto ore. Ogni elettore riceve tre schede, una per tolto: ciascuno dei tre collegi unici nazionali aggiunto: ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2tolto: . Ogni elettoreaggiunto: , lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto tolto: per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale aggiunto: indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato. Sono bianche le schede prive di voto tolto: valido. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile. aggiunto: 9. E' nullo il voto espresso per magistrati tolto: non eleggibili, ovvero eleggibili aggiunto: eleggibili in collegi diversi da quello tolto: cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio. 8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale aggiunto: in cui e' espresso il voto, nonche' il voto espresso in difformita' da quanto previsto al comma 6

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art26 · fonte del testo