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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976. 155 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

La tolto: votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale. Ciascun magistrato puo' votare per non piu' di sei magistrati di cassazione, di cui duecon ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati. Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresi' validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti e' stabilita in base all'ordine di priorita' di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.

tolto: Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore aggiunto: L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art27ter · fonte del testo