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[1]((La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale. Ciascun magistrato puo' votare per non piu' di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati. Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresi' validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti e' stabilita in base all'ordine di priorita' di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.))

[2]((Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore.))

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976

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