Art. 38 — Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento
Testo vigente dal 20 gennaio 1981
Testo vigente dal 20 gennaio 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981. 90 parole tolte, 28 parole aggiunte.
tolto: I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica. I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica, se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, sono condannati alla reclusione per un delitto non colposo. Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzioneaggiunto: La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l'art. 6) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art38 · fonte del testo