Art. 38 — Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →
I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica. I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica, se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, sono condannati alla reclusione per un delitto non colposo. Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981
