Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 38 — Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento

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I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica. I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica, se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, sono condannati alla reclusione per un delitto non colposo. Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981

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