(( La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita', e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', che lo coadiuva e lo costituisce in caso di impedimento. Il segretario generale e' designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico e' conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale e' nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale. Il Consiglio superiore della magistratura puo' assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria e' riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalita'. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validita' di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni. 5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennita', il limite massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437

14

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."

20

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che " L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."

Testo vigente dal 21 giugno 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2006 al 21 giugno 2022. 268 parole tolte, 341 parole aggiunte.

La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' tolto: costituita aggiunto: diretta da un magistrato tolto: con funzioni di legittimita' che la dirige,aggiunto: , segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita', e da un magistrato tolto: con funzioni di meritoaggiunto: , vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', che lo coadiuva e lo tolto: sostituisce aggiunto: costituisce in caso di impedimentotolto: , da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4. I magistrati della segreteria sono nominati con deliberaaggiunto: . Il segretario generale e' designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico e' conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. aggiunto: Il vicesegretario generale e' nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, aggiunto: il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. tolto: Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato aggiunto: Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria tolto: nonche' aggiunto: e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti tolto: di ufficio. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno. aggiunto: d'ufficio. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale. Il Consiglio superiore della magistratura puo' assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione e' formata da due magistrati di legittimita' e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria e' riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalita'. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validita' di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni. 5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennita', il limite massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art7 · fonte del testo