Art. 7 — Composizione della segreteria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1967 al 3 gennaio 1978. Leggi il testo vigente →
((La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonche' dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri. I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia. La segreteria dipende dal comitato di presidenza)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 3 gennaio 1978
