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La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura. 7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno

Testo in vigore dal 13 aprile 1990 al 29 ottobre 1995

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1978 al 13 aprile 1990. 95 parole tolte, 274 parole aggiunte.

La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituitatolto: , nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato tolto: di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o aggiunto: con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato tolto: di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale aggiunto: con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza. All'ufficio di segreteria sono addetti tolto: inoltre ventiaggiunto: , inoltre, ventotto funzionari della carriera aggiunto: dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie tolto: di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonche' dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, dueaggiunto: , nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e tolto: quattro ausiliari autisti. I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del aggiunto: quaranta conducenti di automezzi speciali. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistraturatolto: , sentito il Ministro per laaggiunto: . Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustiziatolto: . Il personale di cui al secondo comma e' destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il aggiunto: mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura. aggiunto: 7. La segreteria dipende aggiunto: funzionalmente dal comitato di presidenza. aggiunto: Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art7 · fonte del testo