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((La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonche' dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti. I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. Il personale di cui al secondo comma e' destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. La segreteria dipende dal comitato di presidenza)).

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 13 aprile 1990

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Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 3 gennaio 1978. 81 parole tolte, 81 parole aggiunte.

La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituitaaggiunto: , nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di tolto: Corte di cassazione aggiunto: Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da tolto: tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati aggiunto: undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti tolto: ventiquattro funzionari aggiunto: inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarietolto: , di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonche' dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri aggiunto: di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonche' dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti. I magistrati della segreteria sono nominati tolto: previa aggiunto: con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. tolto: I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati aggiunto: Il personale di cui al secondo comma e' destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustiziaaggiunto: , sentito il Consiglio superiore della magistratura. La segreteria dipende dal comitato di presidenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art7 · fonte del testo