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La segreteria del Consiglio superiore e' costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, e da tre magistrati di cui uno di Corte di appello e due di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a sette. I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore sentito il Ministro. I funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro su richiesta del Presidente del Consiglio superiore. La segreteria dipende dal Comitato di Presidenza.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967

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